Sez. L, Sentenza n. 4685 del 27/05/1997 (Rv. 504713 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione prevista dall'art. 4, comma nono, della legge n. 223 del 1991 - Contenuto - Indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Carattere specifico dell'indicazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
L'obbligo, previsto dall'art. 4, comma nono, della legge 23 luglio 1991 n. 223, di inviare all'Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego ed alle associazioni di categoria di cui al comma secondo dello stesso art. 4, una comunicazione contenente, tra l'altro, la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta (dei lavoratori da licenziare) di cui all'art. 5, comma primo, della stessa legge, può considerarsi soddisfatto non già mediante una dichiarazione di aver effettuato la scelta, all'interno dei singoli uffici interessati alla esuberanza di personale, attraverso una adeguata considerazione, in concorso tra loro, dei carichi di famiglia, dell'anzianità di servizio e delle esigenze tecnico produttive ed organizzative, essendo invece necessario che la comunicazione contenga l'indicazione della valutazione comparativa di tutti i dipendenti tra i quali la scelta è stata operata, atteso che, senza la suddetta indicazione, la comunicazione de qua si riduce ad un inutile rituale, inidoneo a consentire la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri di scelta.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)