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Sez. 1, Sentenza n. 4143 del 26/04/1999 (Rv. 525750 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE | Contenuto dell'eccezione opposta - Tipizzazione in conformità con uno dei modelli legali di prescrizione - Necessità - Mero errore di indicazione della norma concretamente applicabile - Ininfluenza - Conseguenze - Rilevabilità di una diversa ipotesi di prescrizione da parte del giudice "ex officio" - Esclusione - Fattispecie in tema di sanzioni amministrative.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525750-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, qualora il contravventore abbia eccepito la prescrizione della sanzione in sede di opposizione dinanzi al pretore allegando il decorso di oltre cinque anni dalla violazione in assenza di atti interruttivi, il giudice può accogliere l'eccezione tutte le volte in cui risulti accertato l'effettivo spirare del detto termine (previsto dall'art. 28 della legge 689/81) ancorché sia stata erroneamente indicata dall'opponente una norma di legge diversa da quella applicabile, ma non può, viceversa, ove la parte abbia dedotto l'estinzione con riferimento ad un periodo più breve di cinque anni previsti dal citato art. 28 (nella specie, al periodo di due anni di cui all'art. 157 n. 6 cod. pen.), accertare d'ufficio il decorso - non addotto - del termine quinquennale, e conseguentemente dichiarare la prescrizione, dovendosi, per converso, limitare a rigettare l'eccezione erroneamente proposta.

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)