Sez. L, Sentenza n. 5915 del 28/11/1985 (Rv. 443082 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - DEPOSITO DEL RICORSO - SUFFICIENZA - IRREGOLARITÀ, NULLITÀ O MANCANZA DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO - DEPOSITO DEL RICORSO - SUFFICIENZA - IRREGOLARITÀ, NULLITÀ O MANCANZA DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - EFFETTI.*
L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, è validamente eseguita con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre l'irregolarità, la nullità, ed anche la Mancanza della successiva notificazione del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, ma, ove non sanata dalla Costituzione dell'appellato, impone l'ordine di rinnovazione della notifica in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. (Conf 2335/85, mass n 435690; (Conf 3699/84, mass n 440204).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)