Sez. L, Sentenza n. 12831 del 03/09/2003 (Rv. 566506 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Globalità della retribuzione - Indennità di anzianità, trattamento di fine rapporto e premio di fine lavoro nei contratti a tempo determinato - Computabilità nella retribuzione corrente - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
I rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera soggiacciono ai principi di carattere generale relativi al lavoro subordinato privato, dai quali non possono derogare. Pertanto la configurabilità quanto a tali rapporti, ex art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 392 (sulla cui portata normativa - in ordine alla durata dei rapporti - incidono le sentenze della Corte Costituzionale n. 55 del 1989 e della Corte di Giustizia delle Comunità europee 2 agosto 1993, n. 259/91), di una retribuzione omnicomprensiva non comporta l'inclusione - che neanche la volontà negoziale potrebbe legittimamente prevedere - nella retribuzione corrente anche di quanto dovuto a titolo di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5, Legge 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)