Sez. L, Sentenza n. 1113 del 04/02/1987 (Rv. 450667 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - MUTAMENTO - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI E QUELLE SVOLTE IN PRECEDENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - MUTAMENTO - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI E QUELLE SVOLTE IN PRECEDENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In relazione al disposto del primo comma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., l'equivalenza delle nuove mansioni del lavoratore alle ultime effettivamente svolte deve essere verificata con riguardo alle mansioni non considerate per sè sole ma riferite anche al concetto di categoria. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale equivalenza - che non può essere esclusa ove si tratti di mansioni costituenti espressioni della medesima qualifica - è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivata. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto legittimo il rifiuto di un dipendente dell'e.N.E.L., inquadrato in cat. B1 come addetto alla contabilità di zona, di prelevare in banca le ricevute di versamento valori). (V 2058/85, mass n 439962; (V 3076/84, mass n 435117; (V 6405/83, mass n 431139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)