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Sez. 1, Sentenza n. 4130 del 11/07/1985 (Rv. 441655 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PER NULLITÀ CONSEGUENTE A COSTRIZIONE ESERCITATA SULLA VOLONTÀ DI UNO DEI CONIUGI DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE O DI TERZI - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO INTERNO - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441655-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PER NULLITÀ CONSEGUENTE A COSTRIZIONE ESERCITATA SULLA VOLONTÀ DI UNO DEI CONIUGI DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE O DI TERZI - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO INTERNO - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

La sentenza del tribunale ecclesiastico, che dichiari la nullità del matrimonio concordatario per costrizione esercitata sulla volontà di uno dei coniugi da parte dell'altro coniuge o di terzi (nella specie, "vis et metus mulieri concussi"), non è contraria, sotto tale profilo, all'ordine pubblico interno, ed è pertanto suscettibile di delibazione, tenuto conto che, anche nell'ordinamento italiano, indipendentemente da diversità di disciplina non rilevanti al fine indicato, la validità del vincolo matrimoniale postula un libero e consapevole accordo delle parti, e resta esclusa quando la volontà di un coniuge risulti viziata da coazione psichica, pure se proveniente da terzi e non conosciuta dall'altro coniuge (art. 122 cod. civ., nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151). (V 6862/83, mass n 431525; (V 770/83, mass n 425510; (V 5026/82, mass n 422952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)