diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7997 del 02/09/1996 (Rv. 499426 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Prestazione di garanzia ipotecaria per debito altrui contestuale al sorgere del credito garantito - Carattere oneroso per la revocatoria ordinaria ex art. 2901, secondo comma, cod. civ. - Estensibilità del principio al sistema fallimentare.
Stato
decisa il 1996-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499426-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Con riguardo ad un finanziamento erogato da una banca con contestuale prestazione di garanzia ipotecaria da parte di un terzo, il principio stabilito in tema di azione revocatoria ordinaria dall'art. 2901, comma secondo, cod. civ. - secondo cui le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito - è estensibile anche alla revocatoria fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell'atto (di prestazione di garanzia ipotecaria), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale dazione del finanziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)