Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012 Ud. (dep. 01/10/2012) Rv. 254371 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Revoca del consenso da parte del P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI
In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)