Sez. 3, Sentenza n. 270 del 11/01/2006 (Rv. 586198 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Determinazione degli onorari e dei diritti di procuratore - Deduzione della violazione dei limiti della tariffa professionale - Onere di specificazione delle voci contestate - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)