Sez. 2, Sentenza n. 3267 del 03/04/1999 (Rv. 524935 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari di avvocato e onorari e diritti di procuratore - Determinazione - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate, indicando anche i conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso in quanto i ricorrenti avevano esposto solo il risultato finale dei propri conteggi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)