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Sez. L, Sentenza n. 1696 del 17/02/1998 (Rv. 512733 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari di avvocato e onorari e diritti di procuratore - Determinazione - Violazione dei limiti di tariffa - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Violazione di tutte le voci della tariffa - Specificazione di ogni singola voce violata - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512733-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, a norma dell'art. 60 R.D.L. n. 1578 del 1933 il giudice deve contenere la liquidazione entro i limiti della relativa tariffa e la violazione dei suddetti limiti è censurabile in sede di legittimità ove vengano dall'interessato specificate le singole voci della tariffa delle quali si assume la violazione; tuttavia, nell'ipotesi in cui, come nella specie, siano state violate tutte le voci, la suddetta specificazione non è necessaria, essendo sufficiente porre in evidenza che la somma globalmente liquidata per onorari supera la somma dei massimi di tariffa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)