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Sez. 4, Sentenza n. 12276 del 08/02/2005 Ud. (dep. 30/03/2005) Rv. 231726 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova | Assunzione d'ufficio - Novità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231726-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova

L'art. 507 cod. proc. pen. attribuisce al giudice un "potere riequilibrante" atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Ne deriva che la prova da acquisire non deve essere caratterizzata dalla "novità" e che, inoltre, il giudice può disporre l'assunzione di mezzi di prova ex officio anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria sia per mancata tempestiva richiesta probatoria, sia per altra causa, come, ad esempio, l'assoluta inerzia della pubblica accusa. Ciò in quanto le parole "terminata l'acquisizione delle prove" indicano non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice, ma solo il momento dell'istruzione dibattimentale a partire dal quale - nell'ipotesi normale in cui tale acquisizione vi sia stata - può avvenire l'assunzione delle nuove prove, sicchè l'eventuale assunzione in un momento diverso costituisce una mera irregolarità non sanzionata (la Corte ha osservato che il fine primario del processo penale non può che essere quello della ricerca della verità, dal momento che il nostro ordinamento é improntato al principio di legalità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)