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Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 05/12/2011 Ud. (dep. 17/01/2012) Rv. 251673 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Carta di permanenza violazione dell'obbligo di portarla con sé - Reato di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251673-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)