Sez. 1, Sentenza n. 35567 del 18/06/2013 Ud. (dep. 27/08/2013) Rv. 257014 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Carta di permanenza - Violazione dell'obbligo di portarla con sé - Reato di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)