Sez. 1, Sentenza n. 8771 del 12/02/2008 Ud. (dep. 27/02/2008) Rv. 239236 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione dell'obbligo di portare con sé la carta di permanenza - Reato di cui all'art. 9 L. 1423 del 1956 - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Configura la contravvenzione prevista dall'art. 9 comma primo L. 27 dicembre 1956 n. 1423 la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sè la carta precettiva in quanto tale obbligo, imposto dall'art. 5 ultimo comma della stessa legge, ha lo scopo di consentire che l'autorità di polizia possa verificare il rispetto delle prescrizioni.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)