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Sez. 3, Sentenza n. 13636 del 05/11/2001 (Rv. 549998 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Corresponsione indennità - Condizione procedibilità azione esecutiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549998-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In tema di indennità di avviamento, l'art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978 prevede che l'esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all'avvenuto pagamento della stessa. La corresponsione dell'indennità consiste, dunque, in una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva e non condiziona la formazione del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)