Sez. 3, Sentenza n. 4258 del 18/07/1985 (Rv. 441749 - 01)
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - ESECUZIONE - PREVIA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 69, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978.*
LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - ESECUZIONE - PREVIA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 69, OTTAVO COMMA, DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978.*
In tema di indennità di avviamento, poiché l'art. 69 della legge n. 392 del 1978 - al pari dell'art. 34, con riferimento al regime ordinario - stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile urbano, per il quale sia dovuta detta indennità, è condizionato al pagamento della stessa, la sua corresponsione incide non sull'adozione del provvedimento di rilascio bensì sulla esecuzione di esso, ancorché il rilascio non sia stato espressamente condizionato a quell'adempimento. (Conf 5600/83, mass n 430539; (Conf 354/83, mass n 425156; (Conf 3985/82, mass n 421942).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)