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Sez. 2, Sentenza n. 120 del 07/01/1983 (Rv. 424922 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTENUTO - PRECISAZIONE DI CIÒ CHE SI RITIENE NON DOVUTO O LIQUIDATO IN ECCESSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424922-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - CONTENUTO - PRECISAZIONE DI CIÒ CHE SI RITIENE NON DOVUTO O LIQUIDATO IN ECCESSO - NECESSITÀ.*

La parte che lamenti con ricorso per Cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa professionale deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso, senza che il relativo Onere possa ritenersi soddisfatto mediante la deduzione pura e semplice di superamento della tariffa massima, atteso che il ricorrente è tenuto ad indicare le voci per le quali, in relazione all'attività difensiva effettivamente espletata, fosse dovuta la liquidazione, in tal modo che il giudice di legittimità è in grado di controllare se sia stato o no violato il massimo tariffario. (V 5281/80, mass n 409127; (V 5300/79, mass n 401896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)