Sez. 5, Sentenza n. 3410 del 08/03/2002 (Rv. 552929 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società con sede negli USA - Royalties percepite in Italia - Disciplina antecedente alla convenzione di Roma del 17 aprile 1984 - ILOR - Soggezione - Fondamento - Ordinamentocomunitario - Trattato - Divieto di discriminazione in base alla nazionalità - Violazione - Sussistenza - Esclusione - Principio - Applicazione - Ai soli paesi aderenti alla comunità - Paesi terzi - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Le royalty percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenuto fra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con legge 6 aprile 1977, n.233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG, ma non all'ILOR, la quale è pertanto dovuta, dato che l'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.599, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione. Tale interpretazione delle norme di diritto interno, anche qualora comportasse una effettiva disparità di trattamento fra imprese italiane e imprese statunitensi non residenti in Italia, non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, e segnatamente con l'art. 12 del Trattato istitutivo, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, perché il principio ha riguardo ai paesi aderenti alla Comunità, non esistendo nel Trattato, secondo la Corte di giustizia CEE, un principio generale che imponga alla Comunità, nelle relazioni esterne, di consentire sotto tutti gli aspetti un trattamento uguale ai paesi terzi.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1974, Legge 06/04/1977 num. 233 CORTE COST., Tratt. Internaz. 17/04/1984, Legge 11/12/1985 num. 763, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 31, Tratt. Internaz. 30/03/1955, Legge 19/07/1956 num. 943 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)