Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 23/09/2004 (Rv. 577330 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Iscrizione a ruolo non preceduta da avviso di accertamento - Legittimità - Condizioni - Esclusione di un'agevolazione in precedenza applicabile - Emissione di motivato avviso di accertamento - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo solo quando essa è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essi contenuti, cioè solo allorché l'importo liquidato risulti da una mera operazione di calcolo compiuta sui dati precedenti (sia pur eventualmente utilizzando tariffe aumentate). Ne consegue che, qualora invece il Comune pervenga, attraverso una operazione giuridico - valutativa, ad escludere - nella fattispecie, in base al sopravvenuto D.Lgs. n. 507 del 1993 - un'agevolazione in precedenza applicabile, è necessario procedere all'emissione di un avviso di accertamento che dia contezza, anche in forma succinta, al contribuente di detta operazione giuridico - valutativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)