diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12581 del 16/10/2001 (Rv. 549640 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Art. 13 T.U. immigrazione - Decreto di espulsione - Obbligo di traduzione nella lingua del paese di origine dello straniero o in altra lingua da lui conosciuta e, solo in caso di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola - Inosservanza - Conseguenze - Illegittimità del decreto di espulsione - Sanatoria della nullità per proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549640-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'art. 13, settimo comma, del testo unico sull'immigrazione (approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevede, al fine di consentire allo straniero la comprensione della misura e l'apprestamento del diritto di difesa, l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato il decreto di espulsione unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola; ne deriva che è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorché accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta. Nè tale nullità è sanata dalla proposizione da parte dell'interessato di tempestivo ricorso avverso il decreto di espulsione. (Nella specie il decreto prefettizio era stato tradotto in lingua inglese, e non nella lingua araba, l'unica nota allo straniero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)