Sez. 2, Sentenza n. 376 del 18/09/1997 Ud. (dep. 13/01/1998) Rv. 209588 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di presentazione della querela - Impossibilità di ripetizione per effetto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili o per assenza del teste straniero - Lettura in dibattimento - Possibilità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
Qualora si verifichino i presupposti per la lettura in dibattimento previsti dagli artt. 512 (sopravvenuta impossibilità di ripetizione) e 512-bis (dichiarazioni rese da cittadino straniero non comparso) del codice di rito, possono essere lette ed utilizzate come fonti di prova ai fini della decisione anche le dichiarazioni assunte a verbale dalla polizia giudiziaria in sede di presentazione orale della querela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)