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Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 26/02/1979 (Rv. 397472 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DI DOMANDA CONTRO LA PA PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI FORMA SCRITTA NEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - PROPOSIZIONE IN APPELLO DELLA AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397472-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DI DOMANDA CONTRO LA PA PER IL PAGAMENTO DI COMPENSI PER PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI FORMA SCRITTA NEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - PROPOSIZIONE IN APPELLO DELLA AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - AMMISSIBILITA.*

Qualora in primo grado sia stata proposta nei confronti della pubblica amministrazione una domanda di pagamento di compensi per prestazione d'opera professionale (nella specie: progettazione e direzione di un'opera pubblica) svolta a vantaggio della amministrazione medesima e la domanda non trovi accoglimento per essere stato invalidamente conferito l'incarico senza la Forma scritta richiesta ad substantiam per le manifestazioni di volonta degli enti pubblici, puo essere proposta in appello, senza incorrere in violazione dell'art 345 cod proc civ, l'Azione di arricchimento senza causa, in quanto fondata sulla stessa situazione di fatto: ed in particolare per il riconoscimento dell'utilita - requisito necessario perche a carico della pubblica amministrazione sorga l'Obbligo di pagare l'indennizzo previsto dall'art 2041 cod civ - esso deve ritenersi dedotto in primo grado e compreso nell'ambito della materia devoluta all'esame del giudice di gravame, per essere stato fatto valere un titolo assorbente e piu ampio, qual e il conferimento, sia pure formalmente invalido, dell'incarico professionale. (V 2445/76, mass n 381225; (V 2157/75, mass n 375927; (V 3137/73, mass n 366922; (V 714/73, mass n 362902; (V 2414/70, mass n 348660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)