Sez. 2, Sentenza n. 2414 del 14/11/1970 (Rv. 348660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA IN SOSTITUZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE RESPINTA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA IN SOSTITUZIONE DELL'AZIONE PRINCIPALE RESPINTA IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
E proponibile nel giudizio di appello l'Azione di arricchimento in luogo dell'Azione contrattuale proposta in primo grado, importando tale Esercizio la modificazione della causa petendi, e non del petitum, sempre che l'Azione si fondi nella stessa situazione di fatto dedotta in primo grado e non richieda ulteriore indagine.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)