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Sez. 1, Sentenza n. 11055 del 04/11/1998 (Rv. 520354 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520354-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai fini della determinazione del Tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento è irrilevante il trasferimento della sede legale della società, quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa, ovvero quando il trasferimento avvenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento o, infine, quando al compimento degli atti formali in ordine al trasferimento della sede legale non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede, in modo che possa affermarsi che la stessa sia cessata al momento del trasferimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)