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Sez. 1, Sentenza n. 11522 del 03/02/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231268 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - NOMINA | Fase dell'esecuzione - Validità della nomina effettuata in fase di cognizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231268-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - NOMINA

La dichiarazione di domicilio opera nella fase di cognizione e la sua efficacia non si estende alla fase autonoma e distinta dell'esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto rituale la notificazione dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione effettuato presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., essendo risultato inesistente il domicilio eletto dall'imputato in sede di identificazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)