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Sez. L, Sentenza n. 1970 del 18/02/1992 (Rv. 475785 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa - Rilevanza - Mancato rinnovo del nullaosta per il tesserino aeroportuale necessario al dipendente di una società aeroportuale - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475785-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere

Il mancato rinnovo - da parte della Guardia di Finanza e per la pendenza di procedimento penale a carico dell'interessato - del nullaosta per il tesserino aeroportuale, indispensabile per l'esecuzione delle prestazioni lavorative del dipendente di una società aeroportuale, si configura (al pari delle assenze per carcerazione preventiva per imputazione non attinente al rapporto di lavoro) come un fatto oggettivo determinante la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del lavoratore ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore forzatamente assente deve essere valutata (nell'ambito di un giudizio riservato al giudice del merito) alla stregua dei criteri fissati dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 per il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, cioè in relazione alle oggettive esigenze dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, del periodo di assenza del lavoratore, della ragionevolmente prevedibile (secondo un giudizio "ex ante") protrazione della medesima e della natura delle mansioni espletate dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)