Sez. 1, Sentenza n. 691 del 02/03/1976 (Rv. 379333 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - MUTATIO LIBELLI - EMENDATIO LIBELLI - RISPETTIVE CONDIZIONI - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - EMENDATIO O MUTATIO LIBELLI - RISPETTIVI ESTREMI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - MUTATIO LIBELLI - EMENDATIO LIBELLI - RISPETTIVE CONDIZIONI - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - EMENDATIO O MUTATIO LIBELLI - RISPETTIVI ESTREMI.*
Sussiste mutatio libelli, vietata in primo grado dagli artt 183 e 184 cod proc civ quando la parte immuti radicalmente nel corso del giudizio l'oggetto della sua pretesa originaria petitum ovvero immuti il fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato causa petendi, introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, tale da disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e da alterare quindi il regolare svolgimento del contraddittorio, nonche da procrastinare la decisione della lite. Si ha invece semplice emendatio libelli quando la modifica della domanda originaria incida sul petitum soltanto nel senso di un'estensione del petitum formale in una direzione che risulti in concreto indispensabile per consentire l'attribuzione del bene della vita oggetto originario della domanda; o della causa petendi nel senso di una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto preteso. Con particolare riferimento alla ipotesi in cui il mutamento riguardi soltanto la causa petendi, non si eccede dall'ambito della mera emendatio consentita, quando la modificazione incide sulla causa petendi nel senso che sia prospettata una diversa e nuova interpretazione e qualificazione giuridica degli elementi di fatto costituenti la ragione giuridica della pretesa; esorbita invece dai limiti dell'emendatio, per rientrare nell'ambito della mutatio, il mutamento della causa petendi che consista nell'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, in guisa tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, perche fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, si da porre in essere una pretesa sostanzialmente diversa da quella fatta valere in precedenza. (nella specie, in base ad una valutazione delle deduzioni della parte, si e ritenuto che una domanda di accertamento della nullita di un trasferimento, per effetto della simulazione relativa di un contratto di vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio, e della nullita del contratto dissimulato esorbitasse dai limiti della mera emendatio libelli ed avesse dato luogo ad una domanda nuova rispetto a quella, formulata nell'atto introduttivo, di accertamento della nullita del trasferimento per effetto della simulazione assoluta del contratto di vendita). (V 1488/74, mass n 369597; (V 3092/72, mass n 360863).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)