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Sez. 4, Sentenza n. 1222 del 28/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009) Rv. 242371 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Concreta offensività della condotta - Piante non ancora giunte a maturazione - Reato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242371-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l'effettiva capacità della stessa a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la concreta offensività della condotta in un caso in cui le piante non avevano ancora completato il ciclo di maturazione e non avevano ancora prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza del principio attivo della sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)