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Sez. 4, Sentenza n. 44136 del 27/10/2015 Ud. (dep. 02/11/2015) Rv. 264910 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Grado di sviluppo della pianta - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264910-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. (In motivazione la Corte ha precisato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull'offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)