Sez. 1, Sentenza n. 5293 del 15/10/1996 Cc. (dep. 06/11/1996) Rv. 205838 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Procedimento - Contraddittorio fra tutte le parti del procedimento - Necessità - Dichiarazione di ricusazione proposta da una parte soltanto - Irrilevanza - Conseguenze in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte non ricusante.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Proposta da una parte processuale la dichiarazione di ricusazione, il procedimento conseguente coinvolge anche tutte le altre parti, che hanno interesse a far valere il proprio punto di vista per conseguire il mutamento, o l'intangibilità del giudice, secondo che condividano, o non, i motivi addotti dal ricusante. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte non ricusante avverso l'ordinanza che decide sulla dichiarazione di ricusazione. (Non risultano precedenti in termini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)