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Sez. 6, Sentenza n. 36339 del 08/07/2003 Cc. (dep. 22/09/2003) Rv. 228417 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Udienza in camera di consiglio - Diritto dei coimputati non ricusanti all'avviso e alla partecipazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228417-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 41 comma terzo e 127 cod. proc. pen., non deve essere notificato agli imputati diversi da quello che abbia proposto l'istanza, posto che la ricusazione è un atto personalissimo e che l'eventuale riconoscimento della fondatezza della domanda non implica effetti nei confronti dei coimputati che non l'abbiano proposta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)