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Sez. 4, Sentenza n. 50078 del 19/10/2017 Ud. (dep. 31/10/2017) Rv. 270985 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Abrogazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n.189 - Introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. - Individuazione della disciplina più favorevole - Criteri interpretativi.
Stato
decisa il 2017-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270985-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

Il secondo comma dell'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante - ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) - nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse. (Fattispecie di colpa grave per imperizia nell'esecuzione di un intervento di lifting).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)