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Sez. 4, Sentenza n. 28187 del 20/04/2017 Cc. (dep. 07/06/2017) Rv. 270214 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa medica - Abrogazione della distinzione fra colpa grave e colpa lieve - Conseguenze - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270214-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica, l'art. 6, comma secondo, l. 8 marzo 2017, n. 24 ha abrogato l'art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), il quale aveva escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; ne consegue la reviviscenza della previgente più severa normativa che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa, mentre per i fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo regime trova ancora applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la citata normativa del 2012, in quanto più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)