Sez. U, Sentenza n. 5565 del 08/06/1994 (Rv. 486950 - 01)
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei - Immunità giurisdizionale - Estremi - Rapporti di lavoro con cittadini italiani - Controversie relative - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 11, 24 e 25 Cost. - Insussistenza.
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali
Ai sensi dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 2 all'accordo di Parigi 21 maggio 1962, istitutivo del centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 13 luglio 1965 n. 932, tale centro ed i suoi organi nel territorio nazionale, come l'istituto di studi di Bari, godono dell'immunità giurisdizionale dei singoli stati contraenti, nei limiti in cui questa, secondo i principi generali del diritto internazionale, viene accordata agli stati stranieri, giusta la riserva in tal senso formulata in occasione della suddetta ratifica. Ne consegue che, in materia di rapporti di lavoro di cittadini italiani con il menzionato centro, operando, in forza di tale riserva, la regola consuetudinaria dell'esclusione dall'assoggettamento alla giurisdizione italiana di atti o comportamenti dell'ente straniero che siano esercizio dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, l'esclusione stessa opera anche rispetto all'azione promossa dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli e, per l'effetto, il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro, trattandosi di pretesa che investe necessariamente ed in modo diretto l'esercizio di poteri pubblicistici di quell'ente, la cui correlata immunità giurisdizionale, peraltro, non suscita dubbi di legittimità costituzionale della succitata norma di previsione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24 e 25 Cost., attesa anche la sussistenza di procedimenti, disciplinati dalle norme interne dell'ente stesso, per la tutela delle situazioni giuridiche proprie del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)