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Sez. U, Ordinanza n. 15620 del 10/07/2006 (Rv. 591312 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Consolati di Stati stranieri in Italia - Rapporto di lavoro del personale italiano - Controversie relative - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Pronuncia comportante interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591312-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla domanda volta - come nella specie - alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero, a nulla, peraltro, rilevando che, in corso di causa, il lavoratore licenziato opti, eventualmente, per il risarcimento del danno in sostituzione della reintegrazione originariamente richiesta, giacché tale domanda, pur "ridimensionata" a pretese a contenuto patrimoniale, richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ostativa - per i motivi precedentemente specificati - all'esercizio della giurisdizione italiana.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/04/1963

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)