Sez. U, Ordinanza n. 15626 del 10/07/2006 (Rv. 591314 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Consolati di Stati stranieri in Italia - Rapporto di lavoro con personale straniero - Controversie relative - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Condizioni - Pronuncia comportante interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale italiano - come di quello straniero - di consolati di Stati stranieri in Italia, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto dell'immunità consolare, quando la pronuncia a tale giudice richiesta comporti interferenza sull'organizzazione dell'ufficio consolare. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano per la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di impugnativa di licenziamento, investendo detta pretesa in via diretta i poteri organizzativi-sovrani dell'ente straniero. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo all'impugnazione del licenziamento proposta da un lavoratore straniero alle dipendenze dell'Ambasciata del Kuwait in Italia addetto a mansioni di vigilanza e custodia, specificando che deve ritenersi inibito a detto giudice di poter sindacare le scelte operate da un'ambasciata di uno Stato straniero in ordine alle misure da adottare per garantire la sicurezza - anche al proprio interno - e, conseguentemente, di poter imporre, tramite l'ordine di reintegrazione, la propria valutazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/04/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)