Sez. 3, Sentenza n. 8212 del 04/04/2013 (Rv. 625664 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 - Previsione di cui all'art. 14 - Dovere del giudice italiano di accertare di ufficio la legge straniera - Esclusione - Onere a carico della parte interessata di allegare la normativa straniera invocata - Sussistenza - Inosservanza - Applicazione della normativa italiana.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
In materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218, non si applica, in virtù dell'art. 72, il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia o degli strumenti previsti da convenzioni internazionali; pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chieda l'applicazione di una legge straniera, l'onere di indicarla producendo la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le leggi italiane.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)