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Sez. 2, Sentenza n. 11484 del 17/06/1982 Ud. (dep. 27/11/1982) Rv. 156425 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156425-01

ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONI.*

L'allevamento di bestiame in tanto può definirsi impresa agricola e come tale essere equiparato, ai fini della legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, all'insediamento civile, in quanto l'attività di allevamento sia connessa funzionalmente alla coltivazione della terra, mentre ove tale nesso manchi l'attività acquista immancabilmente carattere industriale. (Conf mass n 154549; (Conf mass n 153343; (Conf mass n 088645).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)