Sez. 3, Sentenza n. 1767 del 01/10/1970 (Rv. 347730 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PERCEZIONE DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL DANNEGGIATO LAVORATORE SUBORDINATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - PERCEZIONE DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL DANNEGGIATO LAVORATORE SUBORDINATO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.*
Il diritto al risarcimento del danno derivato da fatto illecito, sia come danno emergente che come lucro cessante, compete in modo integrale al danneggiato in relazione alle diminuite possibilita di lavoro conseguenti all'invalidita parziale residuatagli, anche se egli abbia continuato a percepire assegni impiegatizi. (Conf 3638'69 mass n 343860 2549'63 810'63 480'60 432'59 2905' 58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)