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Sez. L, Sentenza n. 7733 del 23/04/2004 (Rv. 572264 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Natura - Contrattuale - Esclusione - Non contrattuale - Configurabilità - Conseguenze - Mera illegittimità del provvedimento dell'amministrazione - Sufficienza - Esclusione - Elemento soggettivo - Sussistenza - Necessità - Onere probatorio a carico del danneggiato - Portata - Illegittimità derivante da violazione di legge per mancata osservanza di prescrizioni dettate da norme giuridiche - Insussistenza di fatti escludenti la colpa - Presunzione di sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572264-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di domanda di risarcimento dei danni che si assumono prodotti dall'esercizio di poteri amministrativi, deve farsi applicazione dell'art. 2043 cod. civ., stante la natura necessariamente non contrattuale della responsabilità civile dell'amministrazione pubblica, per la sussistenza della quale, pertanto, occorre che il danneggiato provi l'imputabilità del fatto a titolo di dolo o di colpa, non essendo consentito desumerla dalla sola illegittimità del provvedimento. Tuttavia, allorché la illegittimità del provvedimento derivi dal vizio di violazione di legge per mancata osservanza di prescrizioni dettate da norme giuridiche e non risultino fatti positivi escludenti la colpa nel caso concreto, il giudice deve ritenere provato l'elemento psichico della condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)