Sez. 5, Sentenza n. 40417 del 29/10/2025 Cc. (dep. 16/12/2025) Rv. 289002-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza che dispone una misura cautelare personale non detentiva - Indagato o imputato alloglotto - Obbligo di traduzione - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
In materia di misure cautelari personali non detentive, l'omessa traduzione dell'ordinanza applicativa della misura all'indagato alloglotto, che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale a regime intermedio, per la cui deducibilità deve ritenersi sempre sussistente l'interesse concreto e attuale dell'indagato, posto che l'omessa traduzione, oltre a pregiudicare le prerogative difensive, impedisce al destinatario di rispettare le prescrizioni imposte con il provvedimento. (Fattispecie in tema di divieto di avvicinamento).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)