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Sez. 2, Sentenza n. 20522 del 26/03/2026 Cc. (dep. 04/06/2026) Rv. 290172-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITA' | Indagato alloglotto - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Diritto alla traduzione entro un termine congruo - Violazione - Nullità a regime intermedio - Allegazione di un concreto interesse - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290172-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITA'

In tema di misure cautelari personali, la persona alloglotta che si dolga della tardiva traduzione dell'ordinanza cautelare ha l'onere di allegare uno specifico e concreto interesse leso dal ritardo, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che viene in rilievo, spettando, in ogni caso, al giudice di merito valutare la congruità del termine assegnato per la traduzione sulla base delle circostanze del caso concreto, compresa la difficoltà di reperire un interprete o la complessità del provvedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di traduzione eseguita in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., il termine per proporre riesame, se non ancora spirato, decorre nuovamente dal momento in cui la persona sottoposta a cautela viene a conoscenza dell'atto tradotto, mentre invece, se tale termine è già spirato, deve essere dichiarata la nullità dell'ordinanza).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)