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Sez. L, Sentenza n. 12657 del 08/07/2004 (Rv. 574379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva anteriore al 1989 per i dipendenti dell'Enel in materia di c.d. rese dei letturisti.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e in caso di motivazione priva di coerenza e logica.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato la contrattazione collettiva nazionale anteriore al 1989 relativa ai dipendenti dell'Enel, in materia di riduzione settimanale dell'orario di lavoro, escludendo che tale riduzione comportasse automaticamente la riduzione proporzionale delle c.d. "rese" per i lavoratori letturisti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)