Sez. L, Sentenza n. 14311 del 05/10/2002 (Rv. 557785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro disposta dall'art. 3 CCNL 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL ed agli effetti di tale riduzione sulle c.d. rese settimanali dei "letturisti".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 3 del CCNL 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL concernente la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro per tutti i dipendenti, aveva ritenuto che tale riduzione non comportasse automaticamente la riduzione proporzionale delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti, anche in base alla considerazione che era rimasta priva di attuazione la dichiarazione a verbale allegata allo stesso contratto che aveva rimesso ad un successivo accordo sindacale la disciplina delle conseguenze della predetta riduzione di orario sulla prestazione lavorativa dei letturisti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 21/02/1989 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)