Sez. L, Sentenza n. 18337 del 28/12/2002 (Rv. 559413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo quadro nazionale per i dipendenti dell'ENEL in materia di cosiddette rese settimanali dei "letturisti".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi della motivazione (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, interpretando l'accordo quadro nazionale del 22 settembre 1983 per i dipendenti dell'ENEL in materia di cosiddette "rese" settimanali dei "letturisti", aveva ritenuto che la determinazione di "rese medie giornaliere" implicasse una pattuizione circa un coefficiente di corrispondenza diretto tra singole ore lavorative e rese, trascurando sia che dalla volontà di fissare i livelli complessivi medi di "resa" giornaliera non può ricavarsi la volontà di stabilire un rapporto tra una singola ora lavoro e le "rese", sia che, sul piano concettuale, le "rese" e l'orario di lavoro costituiscono nozioni connesse, ma differenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 22/09/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)