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Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 24/07/1981 (Rv. 415505 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO A TERZI IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRATTANTE - NASCITA DEL DIRITTO AL RISCATTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415505-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO EFFETTUATA DAL PROPRIETARIO A TERZI IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRATTANTE - NASCITA DEL DIRITTO AL RISCATTO - CONSEGUENZE.*

La vendita del fondo, effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dal legislatore con l'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 per l'operativita del diritto al riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi un presupposto idoneo all'Esercizio del riscatto nei confronti del terzo acquirente, non subordinato all'avvenuto pagamento del prezzo nel suddetto termine, con l'ulteriore conseguenza, a norma della legge 8 gennaio 1979 n 2, che il termine per tale pagamento ove sorga contestazione, comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto al riscatto. (Conf 3653/80, mass n 407518; (Conf 2852/73, mass n 366443, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)