Sez. 5, Sentenza n. 8591 del 12/04/2006 (Rv. 590972 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Controversia relativa all'applicazione di precedente condono - Definizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In materia tributaria e con riguardo all'ammissibilità di un "condono su condono", ove successivamente alla presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione integrativa sulla base di un precedente provvedimento di condono insorga una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all'applicazione della normativa di favore, si è in presenza di una lite pendente, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16, comma terzo, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Nella specie, nel corso del giudizio relativo all'impugnazione di un avviso di rettifica e di irrogazione di sanzione in materia di IVA, il contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa per la definizione della controversia ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la cui idoneità era stata peraltro contestata dall'amministrazione finanziaria, onde il contribuente aveva successivamente proposto ulteriore istanza di definizione a norma dell'art. 16 della sopravvenuta legge n. 289 del 2002: istanza che la S.C. ha ritenuto ammissibile sulla base del principio in massima).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)