Sez. 6, Sentenza n. 2969 del 06/10/2004 Ud. (dep. 31/01/2005) Rv. 231474 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Medico dedito ad attività professionale intramuraria - Riscossione diretta, per prassi o consuetudine, delle somme dovute per la prestazione - Omesso versamento del denaro nelle casse dell'azienda sanitaria - Peculato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intra moenia"), e ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all'azienda sanitaria. Infatti, per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione. (In motivazione la Corte ha chiarito che nella specie assumeva rilevanza non già l'attività professionale, ma la virtuale sostituzione del medico ai funzionari amministrativi nell'attività pubblicistica di riscossione dei pagamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., DPR 20/05/1987 num. 270 art. 85, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 86, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)