Sez. 6, Sentenza n. 9933 del 07/01/2003 Ud. (dep. 04/03/2003) Rv. 223977 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO | Nesso tra mansioni svolte in via oggettiva e titolo del possesso - Occasionale possesso o affidamento di somme di denaro o cose altrui al pubblico ufficiale in forza di rapporto fiduciario - Configurabilità - Esclusione - Condotta appropriativa del pubblico ufficiale occasionata da una relazione d'ufficio - Appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. proc. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO
Presupposto del delitto di peculato è il possesso o la disponibilità della cosa o del denaro altrui da parte del pubblico ufficiale, per una ragione di ufficio, ossia in conseguenza delle specifiche competenze e funzioni svolte, derivanti sia da norme che da prassi e consuetudini. Al contrario, non rientra nella nozione di "ragione di ufficio" il possesso o l'affidamento, meramente occasionale, del denaro o bene altrui al pubblico ufficiale. Ne consegue che non integra il delitto di peculato, bensì quello di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., la condotta di un sindaco che abbia distratto somme denaro, che gli erano state consegnate, in via fiduciaria, dalla ragioneria comunale, per provvedere al versamento dei corrispettivi trimestrali dell'IVA dovuti dall'Ente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)